IL DIRETTORE GENERALE
               DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
  Vista  la  legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art.
8;
  Visto il regolamento di attuazione di detto art.  8  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed
in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e  l'art.  18,
comma  1, che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  il  compito  di  approvare  i  modelli  per   la
presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o
di deposito da parte dei soggetti obbligati;
  Visto   l'art.  9  di  detto  regolamento  di  attuazione  inerente
l'istituzione   del   repertorio   delle   notizie   economiche    ed
amministrative - REA - ed in particolare il comma 3, che ne definisce
il  contenuto  e  i  presupposti  giuridici,  nonche'  il comma 5 che
attribuisce   al   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato   il   compito   di   approvare  i  modelli  per  la
presentazione  delle  relative  denunce  e  l'art.  8   del   decreto
ministeriale  9  marzo 1982 che dispone in merito alla documentazione
da allegare alle denunce stesse a norma della legge 4 novembre  1981,
n. 630;
  Visto  l'art.  11,  comma  8,  e  l'art.  20,  comma  1,  di  detto
regolamento di attuazione che dispongono, rispettivamente, in  merito
alla  presentazione  delle  domande  e  delle denunce in argomento su
supporti informatici e in  merito  alla  unicita'  della  domanda  di
iscrizione  o di deposito nel registro delle imprese e di denuncia al
REA;
  Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 con in  quale  si  e'
provveduto  all'approvazione  dei modelli in argomento attualmente in
uso;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista la legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modifiche,
recante delega al Governo, tra l'altro, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Vista  l'art.  29  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266, recante
semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle
societa' per azioni e a responsabilita'  limitata  e  delle  societa'
cooperative;
  Ritenuto di dover procedere ad una completa e sostanziale revisione
della   modulistica  vigente  per  recepire  le  modifiche  normative
intervenute, per tenere conto  dell'esperienza  acquisita  nel  corso
dell'utilizzazione  dei  modelli  in uso, nonche' per trarre profitto
dagli sviluppi della tecnologia informatica,  circostanze  tutte  che
consentono  ulteriore  semplificazione  e  riduzione  del  numero dei
modelli stessi, con sicuro beneficio per l'utenza e  per  gli  uffici
del registro delle imprese presso le Camere di commercio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati  i  modelli  di  cui all'allegato A, annesso al
presente decreto, per la presentazione delle domande di iscrizione  o
di deposito al registro delle imprese e delle denunce al REA da parte
dei  soggetti  obbligati,  nonche'  i  modelli  per  le  richieste di
bollatura e di numerazione dei  libri  e  delle  scritture  contabili
obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile.
  2.  I  modelli  di cui al comma 1, possono essere riprodotti, con i
necessari adattamenti, anche per la  lettura  ottica  o  su  supporto
informatico nonche' mediante procedure informatiche di compilazione e
trasmissione.
  3.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
provvedono  alla  stampa  e  alla  diffusione   dei   modelli,   alla
predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto
informatico,  nonche'  alla  definizione delle procedure informatiche
che  consentono  di  riprodurre  i  modelli  stessi  all'atto   della
compilazione  delle  domande  di iscrizione o di deposito al registro
delle imprese o di denuncia al REA.
  4. I modelli di  cui  al  comma  1  possono  essere  riprodotti  da
soggetti  privati,  anche  secondo  le modalita' di cui al comma 2, a
condizione che risultino conformi, nel caso di modelli  a  stampa,  a
quelli  di cui all'allegato A annesso al presente decreto e, nel caso
di modalita' informatiche, alle specifiche  tecniche  predisposte  da
Infocamere  e  rinvenibili  sul sito Web "www.infocamere.it" di detta
societa'.