IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8; Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare i modelli per la presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati; Visto l'art. 9 di detto regolamento di attuazione inerente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche ed amministrative - REA - ed in particolare il comma 3, che ne definisce il contenuto e i presupposti giuridici, nonche' il comma 5 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare i modelli per la presentazione delle relative denunce e l'art. 8 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 che dispone in merito alla documentazione da allegare alle denunce stesse a norma della legge 4 novembre 1981, n. 630; Visto l'art. 11, comma 8, e l'art. 20, comma 1, di detto regolamento di attuazione che dispongono, rispettivamente, in merito alla presentazione delle domande e delle denunce in argomento su supporti informatici e in merito alla unicita' della domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e di denuncia al REA; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 con in quale si e' provveduto all'approvazione dei modelli in argomento attualmente in uso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante delega al Governo, tra l'altro, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista l'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e delle societa' cooperative; Ritenuto di dover procedere ad una completa e sostanziale revisione della modulistica vigente per recepire le modifiche normative intervenute, per tenere conto dell'esperienza acquisita nel corso dell'utilizzazione dei modelli in uso, nonche' per trarre profitto dagli sviluppi della tecnologia informatica, circostanze tutte che consentono ulteriore semplificazione e riduzione del numero dei modelli stessi, con sicuro beneficio per l'utenza e per gli uffici del registro delle imprese presso le Camere di commercio; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i modelli di cui all'allegato A, annesso al presente decreto, per la presentazione delle domande di iscrizione o di deposito al registro delle imprese e delle denunce al REA da parte dei soggetti obbligati, nonche' i modelli per le richieste di bollatura e di numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile. 2. I modelli di cui al comma 1, possono essere riprodotti, con i necessari adattamenti, anche per la lettura ottica o su supporto informatico nonche' mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla stampa e alla diffusione dei modelli, alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico, nonche' alla definizione delle procedure informatiche che consentono di riprodurre i modelli stessi all'atto della compilazione delle domande di iscrizione o di deposito al registro delle imprese o di denuncia al REA. 4. I modelli di cui al comma 1 possono essere riprodotti da soggetti privati, anche secondo le modalita' di cui al comma 2, a condizione che risultino conformi, nel caso di modelli a stampa, a quelli di cui all'allegato A annesso al presente decreto e, nel caso di modalita' informatiche, alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere e rinvenibili sul sito Web "www.infocamere.it" di detta societa'.